Fino all’entrata in vigore della legge in materia di separazione tra i genitori e affidamento condiviso dei figli (n. 54/2006), ovvero la legge sull’affidamento condiviso, la competenza a decidere in materia di filiazione è stata individuata dall’articolo 38 delle disposizioni attuative al codice civile che ripartiva la competenza tra il Tribunale dei Minori e quello Ordinario. In forza della succitata disposizione – tutt’ora in vigore, sebbene modificata – il Tribunale dei Minorenni era ritenuto competente ad emettere ogni genere di provvedimento riguardante la potestà genitoriale e a decidere circa l’affidamento ed al diritto di visita dei minori nati dall’unione di coppie non coniugate, mentre venivano emessi dal Tribunale ordinario quei provvedimenti per i quali non era stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Considerata l’irragionevole diversità di trattamento fra i figli nati all’interno del matrimonio e quelli frutto delle unioni di fatto, da più parti veniva avvertita l’opportunità di una riforma che, oltre a rendere il rito più snello, riunisse in un unico organo giudiziario la competenza a decidere in merito ai provvedimenti da adottarsi in caso di crisi della coppia (fosse essa coniugata o meno), tanto dal punto di vista economico, quanto, soprattutto, sotto l’aspetto della gestione dei rapporti fra genitori e figli.
Nel 2006, come premesso, il codice civile veniva parzialmente riformato con l’introduzione dell’istituto dell’affidamento condiviso (art. 155, comma 2, c.c.) quale regime ordinario in luogo di quello esclusivo, nonché con la previsione di alcune novità relative alla gestione dei rapporti fra coniugi nella fase acuta del conflitto (art. 709 ter c.p.c.). A dispetto delle intenzioni proclamate dal legislatore, la riforma del 2006 venne tuttavia da più parti considerata parziale e il dettato normativo secondo cui “le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili, nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati” (art. 4 comma 2 della citata legge n. 54) fu ritenuto nebuloso e poco chiaro riguardo all’individuazione del giudice competente a decidere circa le controversie in materia di affidamento e mantenimento dei figli minori. In proposito, la dottrina pressoché unanime ritenne che la suddetta norma avesse lo scopo di estendere al Tribunale per i Minorenni i criteri sostanziali da applicarsi ai casi di separazione e di divorzio, con conseguente ampliamento dell’ambito decisionale di quest’ultimo giudice.
Nell’apparente silenzio della legge, con l’ordinanza n. 8362 del 03.04.2007 (confermata in successive pronunce), la Corte di Cassazione stabilì che la competenza a decidere in merito all’affidamento e al mantenimento dei figli minori di genitori non coniugati spettasse al Tribunale per i Minorenni, salva l’ipotesi in cui la domanda di parte avesse ad oggetto unicamente il regime dei rapporti patrimoniali e quindi non fosse contestuale a quella di affidamento; in quest’ultimo caso, l’organo competente avrebbe dovuto essere individuato, secondo la Suprema Corte, nel Tribunale Ordinario.
Nel 2012, il legislatore risolse finalmente ogni questione ancora in sospeso e, nonostante alcune incongruenze, segnò un’ulteriore tappa nel laborioso processo di parificazione fra i figli nati all’interno e al di fuori del matrimonio con l’emanazione della legge 219/2012, in vigore dal gennaio 2013 (G.U. del 17.12.2012) e del decreto legislativo n. 154/2013 (G.U. del 08.01.2014). In forza alla nuova normativa, la competenza a decidere sia in merito al mantenimento che all’affidamento della prole è devoluta interamente al giudice ordinario, mentre il Tribunale dei Minorenni conserva una competenza residuale a decidere nelle materie tassativamente elencate nell’art. 38 delle disposizioni attuative al codice civile ovvero in quei casi in cui si rendono necessarie particolari tutele in caso di minori coinvolti dalla crisi famigliare (coniugale o comunque genitoriale), con l’obiettivo di una ottimizzazione delle decisioni in materia di minori coinvolti.
* Silvia Caffarena è avvocato civilista del Foro di Genova, consulente del Centro LiberaMente. Si occupa di diritto di famiglia, di separazione (consensuale e giudiziale) e divorzio (giudiziale e congiunto), di affidamento di minori (sia di fronte al tribunale Ordinario che a quello dei Minori). Per informazioni o per fissare un appuntamento cliccate qui o contattate il Centro LiberaMente all’indirizzo info@centroliberamente.com